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La Mediazione Familiare tra vuoto normativo e prassi applicativa

Nell’articolo apparso sulla rivista Nuovi orizzonti 19, gennaio-giugno 2018, la dott.ssa Fiamma Raugei Mediatrice Familiare AIMeF espone il quadro normativo e i casi applicativi della Mediazione Familiare. Ne pubblichiamo un estratto in vista della nuova edizione del corso in Mediazione Familiare, riconosciuto AIMeF.

 

La Mediazione Familiare è una realtà presente nell’ordinamento giuridico italiano già a partire dalla seconda metà degli anni novanta. Tuttavia, l’interesse verso questo metodo alternativo di risoluzione dei conflitti familiari, inizia a crescere dall’entrata in vigore della legge n.54/2006 (Separazione genitori e affidamento condiviso dei figli).

 

Quadro normativo della Mediazione Familiare

 

Attualmente in Italia la Mediazione Familiare rientra nell’ambito applicativo della Legge n.4/2013 contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi.
La Mediazione si afferma in un primo momento nell’ambito giudiziario minorile per effetto del D.P.R 448/1988 che, pur non facendo cenno al termine di “mediazione”, prevede che il giudice ha la facoltà di impartire al minore, sottoposto alla messa alla prova, “prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa”.
Tra gli altri interventi legislativi è possibile indicare la legge 5 Agosto 2001, n.154 contenente “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” che ha introdotto il titolo IX bis, libro I del codice civile ed il capo V bis , titolo II, libro IV del codice di procedura civile recanti la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. In particolare, significativo è l’art 342 ter c.civ che in merito al contenuto del provvedimento giudiziale, prevede che “il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un Centro di Mediazione Familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati”.
La legge 14 febbraio 2006, n.54 (Separazione genitori e affidamento condiviso dei figli) inoltre dispone che “il giudice qualora ne ravvisi l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337 ter c.civ per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”. In ragione della legge 54/2006 la predetta disposizione è applicabile a tutti i casi di dissoluzione della coppia genitoriale e dunque anche in casi di divorzio e di invalidità matrimoniale, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Il legislatore italiano, prendendo spunto dalla procedura partecipativa entrata in vigore in Francia e ispirata al diritto collaborativo nordamericano, ha introdotto, con la legge n. 162/2014, l’istituto della negoziazione assistita da uno o più avvocati per parte e incentivato il ricorso all’arbitrato forense, allo scopo di deflazionare il carico giudiziario, favorendo la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili. La negoziazione assistita è facoltativa nel contenzioso familiare. Infatti la Legge n.162/2014 dispone che “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale della separazione personale, scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio.” L’art 6 dispone altresì che “Nell’accordo si da’ atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità’ di esperire la Mediazione Familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”.

 

Il percorso di Mediazione Familiare: i casi applicativi

 

La Mediazione Familiare è un percorso volontario e non un procedimento perché si svolge all’esterno del contesto giudiziario, in cui non ricorrono i rigidi formalismi che caratterizzano il processo civile né i tempi processuali che rischiano di prolungare la conflittualità coniugale con grande dispendio di energie e denaro. In particolare, la Mediazione Familiare, può essere proposta in vari momenti del procedimento di separazione legale: giudiziale e consensuale.

1. quando i genitori decidono di separarsi, prima ancora di contattare l’avvocato
2. quando è pendente il procedimento di separazione
3. subito dopo l’emanazione della sentenza o del decreto di omologa
4. in fase di revisione degli accordi presi in sede di separazione legale

Quando il giudice invita le parti in causa o le parti stesse decidono spontaneamente di rivolgersi ad un Mediatore Familiare, il giudice sospende il giudizio assegnando alle parti un termine entro il quale avranno la possibilità di tentare di stendere un accordo relativo sia agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali del rapporto coniugale, sia agli aspetti relativi al rapporto genitoriale. Ricordo, che la Mediazione Familiare è esperibile sia nel caso in cui coniugi abbiano figli che nel caso in cui non li abbiano.
Il Mediatore Familiare invita sempre le parti a presentare l’accordo ai rispettivi legali o ad un legale comune, che controlli l’accordo sotto il profilo della sua conformità alle norme di legge. La separazione, se accompagnata da un alto tasso di conflittualità, può indurre i coniugi a dimenticare i bisogni dei figli che rischiano di perdere il contatto con almeno uno dei genitori solitamente il padre e altresì a maturare un rapporto a volte conflittuale con il genitore affidatario, solitamente la madre. Il Mediatore Familiare aiuta i coniugi a non dimenticare il loro ruolo genitoriale e a condividere insieme le rispettive responsabilità nei confronti dei figli in ragione del principio della bigenitorialità sancito dalla legge n.54/2006.
Mi limito solo a ricordare che il d.lgs n.154/2013 (il decreto delegato attuativo della Legge n.219/2012 contenente disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) dichiara un principio fondamentale che a mio avviso, deve essere tenuto presente nel percorso della Mediazione Familiare in quanto applicabile a norma dell’art 337 bis in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), nullità del matrimonio, procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, per cui “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. La disposizione deve essere correlata con l’art 337 octies co.2 c.civ per cui “il giudice qualora ne ravvisi l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337 ter c.civ per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”. Le due disposizioni in oggetto sono inserite nel Titolo IX Capo II c.civ dedicato all’esercizio della responsabilità genitoriale nei casi di crisi della coppia, la cui disciplina è divenuta unitaria per effetto del già ricordato d.lgs n.154/2013 attuativo della legge n. 219/2012 in quanto è applicabile, nei casi in cui i genitori cessino di convivere (separazione, divorzio) o nei casi in cui abbiano convissuto senza essere uniti in matrimonio e la relativa convivenza sia venuta meno.
Pertanto, il ricorso alla Mediazione Familiare non è escluso nel procedimento di divorzio e nella convivenza di fatto perché in questi casi, può sussistere l’esigenza di tutelare i figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti a fronte di un conflitto tra i genitori.
Ricordo, infatti, che la legge n.219/2012 ha introdotto un principio importante in materia di filiazione, quanto in materia di Mediazione Familiare, sancito dall’art 315 c.civ per cui tutti i figli, hanno lo stesso stato giuridico essendo venuta meno ogni forma di disparità tra i figli nati in costanza del matrimonio e i figli nati al di fuori del matrimonio. Attualmente, esistono solo i figli e tutti i figli indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente tra i genitori, sono soggetti all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Infine, la legge 20 maggio 2016 n. 76 estende la Mediazione Familiare alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso in base a quanto disposto dall’art 1 comma 25 che prevede l’applicazione della legge 10 novembre 2014, n. 162. In particolare, prevede che nell’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la Mediazione Familiare.

 

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